sabato 16 marzo 2013

Tassazione studentesca: Richieste di chiarimenti da parte degli studenti.

PUNTO A
Com’è noto, nel Luglio 2011 sono state apportate delle modifiche sostanziali alle norme che disciplinano la contribuzione studentesca all’interno del nostro ateneo, con l’introduzione di aumenti alle tasse in percentuali vertiginose - dal 23% al 180% - ed il conseguente superamento della soglia massima dei fondi di funzionamento ordinario. Tanto è avvenuto, peraltro, nella totale indifferenza dell’allora massimo rappresentante degli studenti, che più di ogni altro avrebbe dovuto tutelarli, e che oggi in maniera del tutto inopportuna ha la presunzione di lanciare moniti su facebook in relazione alle ultime elezioni universitarie.
Con riferimento al superamento della soglia dei fondi di funzionamento ordinario, è bene precisare che la Legge fissa un limite pari al 20%. Ed infatti, il Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, introdotto dal DPR n° 306 del 25 Luglio 1997, all’articolo 5 co. 1 recita quanto segue: Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.  (Leggi DPR)
Ebbene, i rappresentanti di numerosi Atenei, avendo riscontrato le medesime irregolarità, hanno deciso di impugnare i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca, proponendo ricorso al Tar competente, con esiti positivi.
Il Tar di Milano, ad esempio, con sentenza n. 2761/2011, ha condannato l’Università degli studi di Pavia a risarcire i propri studenti per aver alzato le tasse di iscrizione al di sopra dei limiti previsti dalla legge. Si tratta di una pronuncia importante contro l’aumento spregiudicato delle tasse universitarie, che in teoria avrebbe dovuto aprire la concreta possibilità di ricorsi a catena in ogni università italiana.  (Leggi Articolo)          
Purtroppo qui a Reggio sino ad oggi non si è fatto nulla!
Ad ogni modo, per sanare questa situazione, il governo presieduto dal Senatore Mario Monti ha modificato il DPR sopra citato con il DL n. 95 del 6 Luglio 2012, convertito poi in Legge n. 135 del 7 Agosto 2012. (Leggi L. n°135 del 7/8/12 e c.d. “spending review”)
Cosa cambia?
il limite del 20% riguarderà solo gli studenti italiani, comunitari ed iscritti in corso; di conseguenza, non ci sarà più alcun limite di contribuzione per gli studenti non comunitari e gli studenti fuoricorso
si escludono dal conteggio le tasse degli studenti fuoricorso e non comunitari; questo artificio contabile porterà la maggior parte degli Atenei (se non tutti) al di sotto della soglia, lasciando ad essi ampi spazi di manovra per aumentare le tasse
viene alterata anche la natura del denominatore: non sarà più considerato solo il FFO, ma l’insieme dei trasferimenti statali attribuiti dal MIUR; anche questa misura ha l’effetto di far diminuire il rapporto
la “sanzione” per gli Atenei che superano il 20% consiste nell’obbligo di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti;
L’incentivo ad aumentare le tasse universitarie per gli studenti non comunitari e fuoricorso risulta fortemente discriminatorio. In particolare, un eventuale aumento delle tasse per i cittadini non comunitari costituirebbe una violazione della normativa comunitaria.
Le nuove regole potrebbero portare tutti gli Atenei al di sotto della soglia del 20%, dando così via libera ad aumenti delle tasse universitarie fino al nuovo limite.
La “sanzione” potrebbe diventare una scelta di bilancio degli Atenei e del sistema nazionale di istruzione superiore: superare la soglia ed al contempo diminuire la dotazione del fondo nazionale per le borse di studio costituirebbe un spostamento del finanziamento al diritto allo studio dalla fiscalità generale alle risorse degli studenti;
allo stesso tempo, gli Atenei, che già prevedono autonomamente borse di studio, potrebbero decidere di risparmiare sforando deliberatamente la soglia e recuperando le risorse dalle tasse universitarie.
Non è specificato che tipo di borse di studio: se legate esclusivamente al merito o se si debba tener conto anche del reddito.
PUNTO B
I laureandi del mese di marzo 2013 che non abbiano pagato la I rata, ma non riescono a laurearsi entro marzo 2013, possono sanare la propria posizione entro il 28/02/2013. Ci impegneremo per far sì che anche i laureandi di marzo 2014, nell’ipotesi in cui non riescano a laurearsi, possano fare lo stesso entro il 28/02/2014, con una richiesta al Magnifico Rettore, per gravi motivi, pagando la I rata, la tassa diritto allo studio, (tassa fissa fuori corso ove prevista), oltre 250 euro di mora.
PUNTO C
Coloro che hanno pagato, invece, la I rata della tassa diritto allo studio (tassa fissa fuori corso ove prevista) e conseguono la laurea a Marzo 2013 non hanno diritto ad alcun rimborso.
Il nostro impegno è di chiedere al Magnifico Rettore che per l’anno accademico 2013/2014 non sia aumentata la tassazione studentesca.

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