Com’è noto, nel Luglio 2011 sono
state apportate delle modifiche sostanziali alle norme che disciplinano la contribuzione
studentesca all’interno del nostro ateneo, con l’introduzione di aumenti alle tasse in percentuali vertiginose - dal
23% al 180% - ed il conseguente superamento della soglia massima dei fondi di
funzionamento ordinario. Tanto è avvenuto, peraltro, nella totale indifferenza
dell’allora massimo rappresentante degli studenti, che più di ogni altro
avrebbe dovuto tutelarli, e che oggi in maniera del tutto inopportuna ha la
presunzione di lanciare moniti su facebook in relazione alle ultime elezioni
universitarie.
Con riferimento al superamento della soglia dei fondi di funzionamento
ordinario, è bene precisare che la Legge fissa un limite pari al 20%. Ed
infatti, il Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari, introdotto dal DPR n° 306 del 25 Luglio 1997, all’articolo 5 co.
1 recita quanto segue: “Fatto salvo quanto disposto al comma 2
del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può
eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello
Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537”. (Leggi DPR)
Ebbene, i rappresentanti di numerosi Atenei, avendo riscontrato le medesime
irregolarità, hanno deciso di impugnare i provvedimenti relativi alla
contribuzione studentesca, proponendo ricorso al Tar competente, con esiti
positivi.
Il Tar di Milano, ad esempio, con sentenza n. 2761/2011, ha condannato l’Università degli studi di
Pavia a risarcire i propri studenti per aver alzato le tasse di iscrizione al
di sopra dei limiti previsti dalla legge. Si tratta di una pronuncia importante
contro l’aumento spregiudicato delle tasse universitarie, che in teoria avrebbe
dovuto aprire la concreta possibilità di ricorsi a catena in ogni università italiana. (Leggi Articolo)
Purtroppo qui a Reggio sino ad oggi non si è fatto nulla!
Ad ogni modo, per sanare questa situazione, il governo presieduto dal Senatore
Mario Monti ha modificato il DPR sopra citato con il DL n. 95 del 6 Luglio 2012,
convertito poi in Legge n. 135 del 7 Agosto 2012. (Leggi L. n°135 del 7/8/12 e c.d. “spending review”)
Cosa cambia?
il limite del 20% riguarderà solo gli studenti
italiani, comunitari ed iscritti in corso; di conseguenza, non ci sarà più
alcun limite di contribuzione per gli studenti non comunitari e gli studenti
fuoricorso
si escludono dal conteggio le tasse degli studenti
fuoricorso e non comunitari; questo artificio contabile porterà la maggior
parte degli Atenei (se non tutti) al di sotto della soglia, lasciando ad essi
ampi spazi di manovra per aumentare le tasse
viene alterata anche la natura del denominatore: non
sarà più considerato solo il FFO, ma l’insieme dei trasferimenti statali
attribuiti dal MIUR; anche questa misura ha l’effetto di far diminuire il
rapporto
la “sanzione” per gli Atenei che superano il 20%
consiste nell’obbligo di destinare le maggiori entrate al finanziamento di
borse di studio a favore degli studenti;
L’incentivo ad aumentare le tasse universitarie per
gli studenti non comunitari e fuoricorso risulta fortemente discriminatorio. In
particolare, un eventuale aumento delle tasse per i cittadini non comunitari
costituirebbe una violazione della normativa comunitaria.
Le nuove regole potrebbero portare tutti gli Atenei al
di sotto della soglia del 20%, dando così via libera ad aumenti delle tasse
universitarie fino al nuovo limite.
La “sanzione” potrebbe diventare una scelta di
bilancio degli Atenei e del sistema nazionale di istruzione superiore: superare
la soglia ed al contempo diminuire la dotazione del fondo nazionale per le
borse di studio costituirebbe un spostamento del finanziamento al diritto allo
studio dalla fiscalità generale alle risorse degli studenti;
allo stesso tempo, gli Atenei, che già prevedono
autonomamente borse di studio, potrebbero decidere di risparmiare sforando
deliberatamente la soglia e recuperando le risorse dalle tasse universitarie.
Non è specificato che tipo di borse di studio: se
legate esclusivamente al merito o se si debba tener conto anche del reddito.
PUNTO B
I laureandi del mese di marzo
2013 che non abbiano pagato la I rata, ma non riescono a laurearsi entro marzo
2013, possono sanare la propria posizione entro il 28/02/2013. Ci impegneremo
per far sì che anche i laureandi di marzo 2014, nell’ipotesi in cui non
riescano a laurearsi, possano fare lo stesso entro il 28/02/2014, con una richiesta
al Magnifico Rettore, per gravi motivi, pagando la I rata, la tassa diritto
allo studio, (tassa fissa fuori corso ove prevista), oltre 250 euro di mora.
PUNTO C
Coloro che hanno pagato,
invece, la I rata della tassa diritto allo studio (tassa fissa fuori corso ove prevista)
e conseguono la laurea a Marzo 2013 non hanno diritto ad alcun rimborso.
Il nostro impegno è di
chiedere al Magnifico Rettore che per l’anno accademico 2013/2014 non sia
aumentata la tassazione studentesca.
Nessun commento:
Posta un commento